Statuto
TITOLO I
Denominazione, Sede e Scopi
Art. 1 - DENOMINAZIONE
È costituita ad opera di:
- San Quirico S.p.A.
- ERG S.p.A.
una Fondazione denominata
Fondazione Edoardo Garrone
(in breve “Fondazione Edoardo Garrone”).
La denominazione della Fondazione è stata scelta dai fondatori per onorare la memoria di Edoardo Garrone che, nel 1938, avviò a Genova l’attività industriale della Ditta individuale “Dott. Edoardo Garrone raffineria”, i discendenti del quale sono oggi gli Azionisti del Gruppo societario controllato da San Quirico S.p.A., della quale la partecipazione di maggiore rilevanza economica è la Holding industriale ERG S.p.A. con le sue Società controllate.
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TITOLO I
Denominazione, Sede e Scopi
Art. 2 - SEDE
La Fondazione ha sede in Genova,Via San Luca 2.
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TITOLO I
Denominazione, Sede e Scopi
Art. 3 - SCOPI
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione e valorizzazione culturale e artistica, dei servizi culturali e della formazione, nei seguenti ambiti:
- Promozione, realizzazione e partecipazione attiva ad iniziative ed eventi culturali, artistici e sociali di rilevanza locale e/o nazionale ed internazionale, con il contributo delle amministrazioni centrali dello Stato;
- Promozione, realizzazione e partecipazione attiva ad iniziative etiche e solidali e ad attività di cooperazione allo sviluppo a beneficio di soggetti e comunità svantaggiate;
- Promozione e realizzazione di studi e ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con l’organizzazione anche di seminari e convegni, attività formative, concorsi, borse di studio, corsi didattici.
- Sviluppo e realizzazione di attività di formazione manageriale e specialistica destinata ai giovani, alle imprese, alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche e private, con l’obiettivo di favorire la crescita professionale, la capacità di integrazione verso il mercato, l’internazionalizzazione, la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei valori della Fondazione stessa.
A tal fine la Fondazione, in piena autonomia di scelte, sarà presente nel dibattito culturale italiano ed internazionale con la missione di contribuire alla comprensione, alla fruizione e alla diffusione della cultura, dell’arte, della scienza e delle loro più significative forme espressive. Offrirà un concreto contributo di idee e di risorse a programmi di comunicazione culturale, di ricerca e divulgazione scientifica, di tutela e promozione del patrimonio artistico. Si rivolgerà con attenzione e responsabilità ai problemi dello sviluppo, dell’integrazione e del sociale, cooperando concretamente a beneficio di progetti etici e solidali. Con particolare riferimento al mondo della scuola e dei giovani in generale, ai soggetti e alle comunità socialmente e culturalmente meno evolute. Attiverà una rete di rapporti dialogando con i principali attori della società civile e della cultura italiana ed internazionale, con le forze politiche ed economiche, con le istituzioni pubbliche, con altre organizzazioni e società di tipo pubblico e privato. Negli ambiti sopra definiti, la Fondazione potrà realizzare consulenze, studi, ricerche, expertise anche a favore di terzi.
Pubblicherà studi, ricerche, monografie, atti di convegni, cataloghi e altri prodotti editoriali nei limiti e con i requisiti imposti dalla legge.
In via strumentale per il raggiungimento dei propri obiettivi, la Fondazione, sempre in piena autonomia di scelte, potrà organizzare, promuovere e sponsorizzare manifestazioni ed eventi culturali e artistici, convegni, seminari di studio, realizzare percorsi formativi finalizzati all’aggiornamento e adeguamento delle competenze, alla specializzazione e alla qualificazione professionale, così come progetti di comunicazione, ricerca e divulgazione culturale e scientifica, mostre e quanto altro possa contribuire a un'adeguata trattazione e intervento negli ambiti oggetto del suo campo d'azione, ivi compresa l'istituzione di premi e borse di studio, l'organizzazione di stage formativi e corsi didattici, anche tecnico-professionali, o di iniziative di cooperazione e scambio culturale a livello nazionale e internazionale.
Conserverà il proprio patrimonio documentario, archivistico, bibliografico e audiovisivo per eventuali pubblicazioni e per una futura fruizione pubblica.
Potrà partecipare alla costituzione di associazioni, comitati e istituzioni in genere – e/o aderire a quelli già costituiti – purché aventi scopo analogo a quello della Fondazione.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà collaborare con persone fisiche o Enti, Amministrazioni pubbliche o private, Società, Istituti, Università, Accademie e organismi di qualunque natura (nazionali ed internazionali) stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.
Potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili o necessarie al perseguimento dei propri scopi.
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TITOLO II
Patrimonio e Gestione
Art. 4 - PATRIMONIO
I Fondatori garantiscono il funzionamento della Fondazione mediante il patrimonio conferito all’atto della costituzione e attraverso gli ulteriori incrementi deliberati dagli Organi della Fondazione.
Il patrimonio, di seguito denominato “Fondo di dotazione” è costituito:
- dai beni conferiti all’atto della costituzione della Fondazione;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati e Persone fisiche, a condizione che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incremento del patrimonio.
TITOLO II
Patrimonio e Gestione
Art. 5 - FONDO ANNUALE DI GESTIONE
Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate, che confluiscono nel “Fondo annuale di gestione”:
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 4;
- ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3.
È espressamente vietata ogni distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto dalla legge ovvero avvenga a favore di altro soggetto avente finalità uguali od analoghe.
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TITOLO II
Patrimonio e Gestione
Art. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
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TITOLO II
Patrimonio e Gestione
Art. 7 - BILANCIO DI ESERCIZIO
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Segretario Generale di cui al successivo art. 17 redige il Bilancio dell’esercizio precedente nel quale deve essere correttamente rappresentata la situazione patrimoniale ed economica della Fondazione. Il Bilancio è accompagnato da una relazione sull’andamento della gestione della Fondazione.
Il Bilancio, unitamente alla Relazione del Segretario Generale, deve essere trasmesso al Revisore dei Conti di cui al successivo art. 19 entro la settimana successiva a quella della sua redazione. Il Revisore dei Conti, nel termine massimo di 15 giorni, esprime le proprie osservazioni in una Relazione da allegarsi al Bilancio.
Il Bilancio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 13, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri presenti alla riunione entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.
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TITOLO II
Patrimonio e Gestione
Art. 8 - BILANCIO DI PREVISIONE
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Segretario Generale di cui al successivo art. 17, con la stessa procedura di cui all’art. 7, predispone il Bilancio preventivo relativo all’anno successivo; il Bilancio riceve le osservazioni del Revisore dei Conti ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri presenti alla riunione, entro gli stessi termini di cui all’art. 7.
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TITOLO II
Patrimonio e Gestione
Art. 9 - DEPOSITI E COMUNICAZIONI
Il Bilancio di esercizio e il Bilancio di previsione devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla Relazione sull’andamento della gestione e dalla Relazione del Revisore dei Conti. Copia del Bilancio di esercizio, unitamente al verbale della riunione del Consiglio in cui è stato approvato, deve essere depositata nei modi e nei tempi di legge.
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TITOLO II
Patrimonio e Gestione
Art. 10 - GESTIONE
Gli organi di gestione della Fondazione (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Segretario Generale) nell’ambito delle rispettive competenze possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Fuori dai suddetti limiti, gli Organi di Gestione della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni soltanto previa programmazione e revisione del Bilancio annuale di previsione deliberati e decisi dal Consiglio d’Amministrazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri presenti alla riunione.
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TITOLO III
Fondatori e Organi della Fondazione
Art. 11 - FONDATORI
Sono Fondatori:
- San Quirico S.p.A.
- ERG S.p.A.
i quali assumono la qualifica di Fondatori istituzionali. Possono divenire Fondatori, ammessi con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri di Amministrazione presenti alla riunione, le Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che assumendo i diritti ed i doveri connessi al ruolo (ivi inclusa la contribuzione al Fondo di Dotazione di cui all’art. 4 che il Consiglio, all’atto dell’ammissione dei nuovi Fondatori, stabilisce in misura non inferiore a 150.000 euro) intendano partecipare alla vita della Fondazione, condividendone scopi e finalità.
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TITOLO III
Fondatori e Organi della Fondazione
Art. 12 - ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Segretario Generale;
- Il Revisori dei Conti.
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TITOLO III
Fondatori e Organi della Fondazione
Art. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a sette membri designati dai Fondatori nell’atto di costituzione della Fondazione, di cui due, nelle sole persone di Riccardo Garrone e di Carla Garrone Mondini, dureranno in carica a vita, mentre gli altri dureranno in carica per un periodo di tre esercizi.Al Fondatore San Quirico S.p.A. è riservata la nomina di tre o quattro membri, di cui il primo dei due menzionati Consiglieri a vita, a seconda che il numero dei Consiglieri di Amministrazione sia di cinque membri oppure superi i cinque. La nomina degli altri membri, fra cui il secondo dei menzionati Consigliere a vita, è riservata a ERG S.p.A.A ciascun Socio Fondatore che si aggiungerà nel tempo secondo le previsioni dell’articolo 11 dello Statuto spetterà il diritto di nominare un Consigliere. In tal caso il numero dei componenti aumenterà di una unità per ogni Fondatore ammesso. Ove uno o più Consiglieri vengano meno per qualsiasi causa, gli altri provvederanno a ricostituire il Consiglio nella composizione statutaria al fine di assicurare la funzionalità e la continuità dell’Organo responsabile della Fondazione, di modo che i Fondatori continuino ad essere rappresentati nella stessa proporzione iniziale, eventualmente modificata per effetto dell’applicazione del 1° comma del presente articolo.
I Consiglieri a vita che vengano meno per qualsiasi causa possono essere sostituiti soltanto con Consiglieri nominati a tempo.
I componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.
Tuttavia, qualora venisse a mancare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo verrà rinominato per intero e per un triennio dai Fondatori, sempre nel rispetto della clausola proporzionale prevista al 1° comma del presente articolo e della previsione di cui al 3° comma del presente articolo.
Quando il Consigliere non accetti per iscritto la carica entro trenta giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che l’abbia rifiutata; in tal caso si procede ad una nuova nomina o cooptazione.
La carica è onoraria salvo che il Consiglio stesso deliberi diversamente in relazione a ipotesi specifiche.
Il numero dei componenti può essere aumentato sino ad un numero di nove membri mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione che in proposito delibererà con la presenza e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti.
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TITOLO III
Fondatori e Organi della Fondazione
Art. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPITI E POTERI
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
- approva il Bilancio, che deve essere redatto annualmente;
- delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti pubblici o privati e Persone fisiche, nazionali e internazionali;
- delibera la eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l’organizzazione e il funzionamento;
- provvede alla nomina dei componenti del Comitato scientifico, e alla nomina del Revisore dei Conti e del Segretario Generale, determinandone i poteri;
- può istituire un Comitato d’onore con compiti di alta rappresentanza, nominandone i componenti e determinandone il numero;
- delibera le eventuali modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti;
- delibera su ogni iniziativa utile per il raggiungimento dello scopo della Fondazione.
- delibera la nomina ed il licenziamento del personale direttivo e ne determina il trattamento giuridico ed economico.
- delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire a uno o più Consiglieri di Amministrazione in aggiunta a quelli già loro eventualmente spettanti per Statuto.
TITOLO III
Fondatori e Organi della Fondazione
Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONI E RIUNIONI
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.
Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi Consiglieri in carica e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti tranne che per quelle delibere che ai sensi dello Statuto richiedono la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Generale con facoltà di esprimere il proprio parere e con la veste di Segretario del Consiglio.
Il Consiglio può tenersi per audioconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e parità di trattamento dei partecipanti e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione.
I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono raccolti a cura del Segretario Generale in apposito libro.
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TITOLO III
Fondatori e Organi della Fondazione
Art. 16 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
La presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta vita natural durante a Riccardo Garrone.
La Vice Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta altresì vita natural durante a Carla Garrone Mondini.
Successivamente sia la carica di Presidente che quella di Vice Presidente saranno attribuite dal Consiglio di Amministrazione a due dei loro membri. Essi dureranno in carica sino alla scadenza del loro mandato quali Consiglieri di Amministrazione e saranno rieleggibili.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio.
Agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o altri consulenti.
Il Presidente può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge comunque le funzioni.
Inoltre il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
La rappresentanza della Fondazione spetta inoltre al Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente ovvero di delega specifica da quest’ultimo conferitagli.
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TITOLO III
Fondatori e Organi della Fondazione
Art. 17 - SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale, secondo quanto disposto dall’art. 14, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce i poteri, la durata dell’incarico, il compenso nonché i compiti connessi.
Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione.
Egli, in particolare:
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all’organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente ed eventualmente del Vicepresidente.
Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di esprimere il proprio parere e con la veste di Segretario del Consiglio.
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TITOLO III
Fondatori e Organi della Fondazione
Art. 18 - COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero di membri variabile tra cinque e nove, scelti e nominati dal Consiglio d’Amministrazione tra persone italiane o straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo della Pubblica istruzione, dell’Industria, della Scienza o della Tecnica e della Cultura, in genere, ed in particolare nelle materie d’interesse della Fondazione.
Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio d’Amministrazione e con il Segretario Generale nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare esso svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio d’Amministrazione ne richieda espressamente il parere.
I membri del Comitato Scientifico restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati e sono rieleggibili.
L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta prima della fine dell’esercizio sociale su convocazione del Presidente per predisporre il programma annuale delle attività da sottoporre al Consiglio d’Amministrazione e per definire altresì gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. Dovrà inoltre riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, con la indicazione degli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti o il Segretario Generale.
Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano il Presidente della Fondazione ed il Segretario Generale.
I verbali delle riunioni del Comitato sono raccolti a cura del Segretario Generale in apposito libro.
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TITOLO III
Fondatori e Organi della Fondazione
Art. 19 - Il REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 14 il quale ne determina anche il compenso.
Esso provvede al controllo della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.
Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.
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TITOLO IV
Clausole Finali
Art. 20 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio viene devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta per legge.
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TITOLO IV
Clausole Finali
Art. 21 - CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.
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